Qualora venissero costituite, queste avranno l’onere di emettere fattura al GSE (gestore di servizi energetici) in relazione all’energia immessa in rete. Il GSE , poi, dovrà operare la ritenuta del 4% sulla tariffa relativa alla parte già immessa in rete.
La risoluzione 84/2012 chiarisce, inoltre, che l’accordo tra i condomini per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kw o di potenza fino ai 20 kw (la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete) negli spazi comuni condominiali, dà luogo a una società che svolge attività commerciale abituale.
Nel documento si precisa che in presenza anche solo di un intesa verbale o di un semplice accordo per l’esercizio collettivo di attività imprenditoriale, viene individuata una società di fatto e quindi viene configurato un contratto sociale. Pertanto sono considerati soci della società di fatto i soli condomini che hanno deliberato la realizzazione dell’investimento fotovoltaico e esclusi coloro che non hanno approvato la decisione e non traggono vantaggio dall’investimento.
Sul piano fiscale (art. 5, comma 3, lett. B del TUIR) la società viene equiparata alle società in nome collettivo. Ai fini IVA la società di fatto è un soggetto passivo d’imposta (ex art. 4 del DPR 633/72). Quindi sarà sottoposta agli obblighi di legge inclusi quelli dichiarativi e di ordinata tenuta contabilità.
La risoluzione 84 emessa dall’Agenzia delle Entrate l’agosto scorso stabilisce che la cessione di energia fotovoltaica dei condomini costituisce a tutti gli effetti reddito di impresa.

