Martedì, 02 Luglio 2013 14:38

L’ANAGRAFE CONDOMINIALE: NUOVO OBBLIGO DELL’AMMINISTRATORE

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condominio202 CopiaLa nuova disciplina del condominio negli edifici entrata in vigore il 18 giugno ed agli amministratori sono affidate nuove importanti "attribuzioni" la cui omissione viene considerata all'art.1129 c.c. "grave irregolarità" che può rappresentare motivo di revoca su richiesta di ogni condomino all'autorità giudiziaria: tra l'altro la cura dell'anagrafe condominiale.

Si consiglia pertanto di attivarsi per la realizzazione di una precisa ed aggiornata anagrafe condominiale indispensabile per una corretta convocazione degli aventi diritto ad intervenire in assemblea ( il condomino apparente non è riconosciuto dalla giurisprudenza) al fine anche di evitare maggiore spese per i condomini interessati. Si ricorda, altresì, che tale "registro di anagrafe condominiale" una volta completato, dovrà essere disponibile per ogni interessato che, previa richiesta all'amministratore, potrà prenderne gratuitamente visione ed ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata (secondo comma art.1129 cc)

Si propone un esempio di lettera da inviare a tutti gli attuali proprietari delle unità immobiliari.

Gent.mo

Sig. condomino

Oggetto: nuovi adempimenti previsti dalla legge di riforma della disciplina condominiale che entrerà in vigore il 18 giugno 2013.

L'art. 1130 punto 6 del codice civile, come modificato dalla legge n° 220 dell'11 dicembre 2012, fra le "attribuzioni dell'amministratore" prevede la "tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa risposta, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili".

Al fine di poter completare tale adempimento nei tempi prescritti, La invito a trasmettere a questa amministrazione una precisa comunicazione regolarmente sottoscritta nella quale vengono indicati:

• Gli estremi dell'atto di acquisto dell'unità immobiliare con relativi titolari dei diritti di proprietà completi di codice fiscale ed indirizzo;

• L'esistenza di eventuali altri diritti reali sull'immobile o diritto di godimento;

• I riferimenti catastale dell'immobile stesso.

La invito, inoltre, a trasmettere in copia eventuali certificazioni di conformità di impianti individuali (gas, energia elettrica, ecc), segnalandoLe che in assenza di tali documentazioni entro la data di entrata in vigore della citata normativa, sarò costretto ad acquisire i dati sopra richiesti addebitandole la spesa relativa.

Cordiali saluti

L'amministratore

(fonte "Leggi illustrate – febbraio 2013")

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