Sull’argomento viene in rilievo l’articolo 1102 del codice civile (Uso della cosa comune).
Ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca ad altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante, non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Si ricorda, che il suolo, le fondamenta, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari, le scale, ecc. di un
edificio (art.1117 c. c.) essi, rientrano tra le parti oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo.(att. 61,62).
Pertanto, in accordo secondo quanto recita l’art. 1102 c.c. , l’installazione del condizionatore non
deve avere l’autorizzazione preventiva dell’amministratore o dell’assemblea.
Purché la messa in opera sia fatta a regola d’arte nel rispetto della stabilità e della sicurezza e non alteri il decoro dello stabile e non rechi danni alle altre singole proprietà individuali.
L’articolo. 1122 codice. civile. “Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune” precisa: “Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino
danno alle parti comuni dell’edificio”. Comunque, l’installazione di un corpo motore sulla facciata (sia interna che esterna) può creare questioni in tema di decoro architettonico dell’edificio oppure d’inquinamento acustico (rumore che non sia oltre la normale tollerabilità in particolare nelle ore di riposo. art.
844 del c.c.).
In ogni caso, la dove possono nascere delle controversie condominiali, solo il giudice può valutare e stabilire l’alterazione del decoro architettonico dello stabile o quale danno viene procurato dall’emissione di rumore o dal gettito di aria calda dell’unità esterna del condizionatore
(motore) alloggiato in facciata (parti comuni).


