Distacco dall'impianto riscaldamento centralizzato
Scritto da Michele Apa
La Suprema Corte ha stabilito che è legittimo che un condomino possa distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, quando l’interessato dimostri che dal suo operato non derivino aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto, né squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio ( Cass.n.1775/98).
Ma la stessa Corte, pur avendo statuito che d’ora in avanti il condomino può liberamente staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, ha altresì sancito che questi sarà comunque tenuto al solo pagamento delle spese di conservazione dell’impianto e non di quelle inerenti alla ordinaria gestione, come il gasolio o la pulizia periodica del bruciatore.
di VALTER CIALANI
Recita il primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c.:" Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione".
La norma citata completa e rende attuale il disposto dell'art. 1130, primo comma n. 3, c.c. che impone all'amministratore di "riscuotere i contributi [...] per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni".

di VALTER CIALANI
L’assemblea condominiale può essere convocata in via straordinaria. L’ art. 66 Disp. Att. cod. civ. dice infatti che "L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
Nuove norme in materia di acquisto di box privati separatamente dagli appartamenti. Il dl. 5/2012 di semplificazione e sviluppo ha consentito, in condizioni ben precise, la libera circolazione dei parcheggi cosiddetti “Tognoli”, che fino ad oggi non potevano essere venduti senza l’abitazione di pertinenza, pena la nullità del contratto.

